lunedì, agosto 02, 2021

 I TRUCCHI DEI POLITICI PER “IMBRIGLIARE” I PM E FRENARE LE INDAGINI 


Di Antonella Mascali 

Da il FQ del 1 Agosto 2021


Non c’è solo la norma sul Parlamento che detterà ogni anno la linea ai procuratori sulle priorità di indagine, con buona pace della Costituzione, a preoccupare i pubblici ministeri. 

Ci sono soprattutto un altro paio di norme, rimaste sotto traccia, che sono ritenute un’altra via della politica per imbrigliare le inchieste, per svuotarle e così, in molti casi, anche decisamente gravi, non farle arrivare a una sentenza definitiva, un accertamento delle responsabilità.

Stiamo parlando della disc overy anticipata degli atti all’indagato, cioè prima dell’avviso di conclusioni indagini (se ci sono certe condizioni) e della valutazione del giudice sulla data delle iscrizioni nel registro degli indagati da parte dei pm.


Il clima politico lo rende bene una battuta che girava alla Camera l’altro giorno, quando è stato approvato l’emendamento del capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin, su “i criteri più stringenti” per riaprire un’indagine: “Non è che le indagini possono essere riaperte da un procuratore qualunque”. Anche se questo emendamento non preoccupa i pm quanto le altre norme in ballo - che andiamo ora a spiegare - e che secondo il Csm hanno “rilevanti criticità”. In fase di indagini preliminari, il pm, se il Parlamento non apporterà modifiche rilevanti, sarà obbligato a scoprire le carte all’indagato prima della richiesta di archiviazione o di avviso conclusioni indagini (l’anticamera della richiesta di rinvio a giudizio) se non avrà preso la sua decisione in un tempo prefissato. Scrive il Csm, nel parere approvato quasi all’unanimità giovedì: la norma “così come è strutturata sembra non velocizzare la conclusione della fase in questione, né garantire maggiormente l’indagato e la persona offesa e rischia inoltre di incidere in maniera assai consistente sulle scelte del pm, sino a vanificare l’esito di sforzi investigativi impegnativi”. Perfino una richiesta di custodia cautelare che l’indagato può scoprire in anticipo, consentendogli magari di scappare.


“NON DI RADO –si legge ancora –il pm, sulla scorta del materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini, si determina a richiedere misure cautelari”. Scrivere la richiesta di queste misure, che riguardano procedimenti complessi, magari con intercettazioni o dichiarazioni di collaboratori, “può richiedere tempi non brevi” e quindi questa discovery anticipata “preclude la percorribilità di una tale strada, svelando agli indagati il contenuto delle indagini effettuate”.

Ma c’è anche un altro punto controverso che, secondo il Csm, bisognerebbe modificare, dato che c’è il tempo, essendo anche questo nella legge delega: riguarda la novità del controllo del giudice, su richiesta delle parti, sulla “tempestività” dell’iscrizione di una persona nel registro degli indagati e quindi su una “tardiva ”iscrizione, che, se riscontrata, determina non solo una sanzione disciplinare per il pm, già prevista dalla legge attuale, ma l’inutilizzabilità degli atti compiuti fuori termine, secondo una valutazione discrezionale di un giudice. Può accadere, pertanto, che la questione si trascini fino in Cassazione e magari che in quella sede venga annullato un processo. “In assenza di criteri definiti”, scrive il Csm, il giudice decide “astraendosi dalle valutazioni effettuate dal pm” con un “palese margine di imprevedibilità e opinabilità”.


Il Consiglio fa pure degli esempi: “Si pensi al caso in cui il pm raccolga le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riferisce di reati non conosciuti o accusi persone di cui non fornisce le precise generalità; ovvero, più semplicemente, acquisisca la denuncia relativa a un decesso avvenuto in un contesto ospedaliero, nel corso di un iter terapeutico al quale hanno preso parte più sanitari e paramedici. In queste ipotesi – prosegue la spiegazione del Csm – per individuare le persone da iscrivere, il pm dovrà preliminarmente valutare un materiale investigativo… in modo da evitare iscrizioni precoci e indiscriminate”. Proprio casi del genere, conclude il Csm, saranno “prevedibilmente quelli in cui più frequentemente si porrebbe un problema di tardiva iscrizione”. E ciò a scapito pure dei diritti di difesa perché il pm, per paura di vedersi dichiarati inutilizzabili gli atti, “prudenzialmente” potrebbe indagare su una persona anche solo per “un sospetto”.

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