venerdì, febbraio 18, 2022

Elio Lannutti

 Mentre la pandemia si allontana e l'economia precipita, un milione di lavoratori lasciati a casa perché privi di green pass rafforzato. Su quali basi scientifiche questo governo ha deciso di impedire agli over 50 l'accesso al luogo di lavoro, considerando che è scientificamente dimostrato che anche i vaccinati possono essere portatori del virus COVID-19?


Atto n. 4-06617

Pubblicato il 17 febbraio 2022, nella seduta n. 405

LANNUTTI , GIANNUZZI , ANGRISANI , ABATE , BOTTO , LEZZI , LA MURA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute. -

Premesso che:

con il decreto-legge n. 1 del 2022 (recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l'8 gennaio 2022 ("decreto COVID"), sono state introdotte ulteriori misure volte a contenere la pandemia riguardanti: l'obbligatorietà dei vaccini per gli over 50, l'estensione del super green pass per il lavoro per i soggetti che abbiano compiuto il 50° anno di età, l'estensione dell'obbligo vaccinale, senza limiti di età, al personale universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e degli istituti tecnici superiori, l'accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali;

a decorrere dal 15 febbraio 2022 per tutti i lavoratori over 50, sia pubblici (come disposto dagli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, e richiamato all'art. 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021 introdotto dal decreto COVID, in tale categoria sono compresi il personale delle autorità amministrative indipendenti; della Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; della Banca d'Italia; nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale; i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni; i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie; i magistrati onorari e i giudici popolari), sia privati (compresi tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni) nonché autonomi, che lavorino tanto in presenza quanto in smart working, è stato introdotto l'obbligo di possedere il super green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro. In caso di violazione di tale prescrizione, dal 15 febbraio 2022 è prevista una sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari previste dalle normative di settore;

considerando che:

per quanto riguarda lo stato della pandemia, secondo gli esperti quella attuale è una fase ormai endemica e, alla luce della situazione economica, che vede il Paese coinvolto in una crisi energetica, con l'inflazione alle stelle, con beni di prima necessità come pane e pasta a prezzi più che raddoppiati, e con un tessuto imprenditoriale che rischia di implodere (è di queste ore la notizia della crisi del comparto alimentare in una delle regioni più ricche d'Italia, l'Emilia-Romagna), non è possibile lasciare a casa un milione di lavoratori senza stipendio. Peraltro, l'Italia è l'unico Paese che ha introdotto un tale limite per chi lavora, che appare una misura più politica che sanitaria;

inoltre, è bene ricordare che al considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, viene sancito un divieto di discriminazione diretta o indiretta circa le persone che non sono vaccinate ("È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate");

come pure, gli articoli 9 e 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea impongono di garantire un'adeguata protezione dal pericolo di esclusione sociale, combattendo la discriminazione, anche attraverso misure di protezione giuridica per le potenziali vittime;

tuttavia, dal 15 febbraio 2022 è entrato in vigore l'obbligo del green pass rafforzato per gli over 50 per accedere ai luoghi di lavoro,

si chiede di sapere:

se si ritenga che il super green pass rispetti i dettami della Costituzione e del considerando 36 citato, e quindi se ritenga discriminatorio permettere solo alle persone vaccinate over 50 di accedere ai luoghi di lavoro, impedendone l'accesso a coloro che hanno scelto di non vaccinarsi o che non possono vaccinarsi, ma che rispettano tutte le norme igienico-sanitarie prescritte;

se si ritenga che questa misura possa danneggiare ulteriormente l'economia, considerando la crisi economica e l'aumento costante dei poveri nel nostro Paese;

su quali basi scientifiche si sia deciso di impedire agli over 50 l'accesso al luogo di lavoro, considerando che è scientificamente dimostrato che anche i vaccinati possono essere portatori del virus COVID-19.

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